lunedì 16 febbraio 2015

Il datore di lavoro e l’obbligo di informazione

L’art. 2 c. 1 lett. B del Dlgs. n. 81/2008 definisce “Informazione” il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.L’art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 obbliga il datore di lavoro - nel caso dell’istituzione scolastica il dirigente scolastico - e i preposti, nell'ambito delle rispettive competenze, a provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione: 
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
(...)
 
Diversi sono gli strumenti attraverso i quali può essere fornita l’informazione ai lavoratori: depliant, video, volantini, incontri di piccolo gruppo, lezioni in aula; avvisi in bacheca, assemblee ecc. Deve inoltre essere predisposto un programma delle attività di informazione e modalità specifiche per i nuovi assunti. Ricordiamo che nelle istituzioni scolastiche l’obbligo di informazione è dovuto anche nei confronti degli allievi
L'art. 18 comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori)... ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”. 
Appare chiaro che l’obbligo di controllo ha una fortissima correlazione con l'informazione, la formazione e l' addestramento dei lavoratori; di conseguenza l'omissione di queste attività fondamentali è, di fatto, violazione dell'obbligo di vigilanza. 
A sostegno della normativa citata si riportano alcuni utili orientamenti giurisprudenziali. 
Molto spesso per adempiere a tale obbligo si ricorre alla consegna di opuscoli illustrati controfirmati per ricevuta dai lavoratori; secondo la giurisprudenza questo modo di operare non è sufficiente in quanto l’informazione deve essere accompagnata sempre da un’opera di sensibilizzazione e da spiegazioni sui contenuti del materiale distribuito [Cass., sent. 3/6/95, n. 6486]. 
In tema di informazione dei lavoratori, il datore di lavoro ha il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere formalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma di attivarsi e controllare che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro [Cass. Pen., Sez. IV, 10 dicembre 2003-6 febbraio 2004, n. 4870, e Cass. Pen., Sez. IV, 25 novembre 2010-18 gennaio 2011, n. 1225]. 
L’obbligo di informare i dipendenti circa i rischi specifici per la sicurezza e la salute in relazione all’attività svolta deve essere adempiuto non solo attraverso la esplicitazione di divieti, ma soprattutto con l’indicazione delle conseguenze che determinate modalità di lavoro possono comportare [ Cass. Pen., Sez. IV, 8 giugno 2010-27 settembre 2010, n. 34771]. 
Obblighi precisi e definiti, che impongono una piena consapevolezza della loro importanza, e della necessità di organizzare, programmare e pianificare adeguatamente la formazione e l'informazione dei lavoratori.