lunedì 9 febbraio 2015

E' tempo di scrutini intermedi

Gli scrutini intermedi scandiscono l’anno scolastico e tra l’altro consentono al Dirigente di raccogliere evidenze circa l’andamento didattico e di offrire al Collegio dei docenti elementi di riflessione. Gli esiti degli scrutini permettono infatti di fare il punto della situazione ed eventualmente di prevedere correttivi, anche di natura organizzativa, volti a favorire il lavoro dei docenti impegnati nel recupero di carenze o nella valorizzazione delle eccellenze. 
Il Servizio di Statistica del Miur ha recentemente pubblicato un focus sugli esiti degli Esami di Stato e degli scrutini della scuola secondaria di I grado. I dati sono riferiti allo scorso anno scolastico ed evidenziano che la selezione è più marcata in occasione degli scrutini finali del primo anno e che la variabile relativa alla cittadinanza è rilevante. Infatti la differenza del tasso di ammissione al termine del primo anno di scuola secondaria di primo grado tra alunni con cittadinanza italiana e gli alunni stranieri è pari a 7,1 punti percentuali.

Ma le operazioni di scrutinio hanno anche rilevanza amministrativa e richiedono attenzione nelle modalità di convocazione, nella verifica della costituzione del consiglio di classe come collegio perfetto e nelle modalità di espressione del voto.
Vogliamo qui richiamare l’attenzione sulla valutazione degli allievi con disturbi di apprendimento, poiché gli scrutini finali hanno dato luogo talvolta a contenziosi, le cui premesse investono l’intero percorso didattico dell’alunno. Le sentenze si soffermano principalmente sulla presenza di percorsi personalizzati, oltre che sull’adozione di strumenti e misure dispensative. Il TAR Lombardia ha ritenuto ad esempio che “è legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di un'alunna affetta da DSA laddove risulti dal verbale del Consiglio di classe costituente atto pubblico e, come tale non contestabile se non mediante la proposizione di querela di falso, che all'alunna sono stati concessi strumenti compensativi e misure dispensative (nella specie: uso di mappe concettuali e di schemi; interrogazioni programmate, maggior tempo per le verifiche; utilizzo della calcolatrice non programmabile; dispensa dalla lettura a voce alta; dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura; non valutazione dell'ortografia)1.
Analogamente il TAR Friuli Venezia Giulia: “ove sia dimostrato che scuola ha posto in essere gli adempimenti ritenuti necessari per far fronte alle necessità scolastiche di un alunno affetto da DSA, è legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di un alunno affetto da DSA che abbia riportato una grave insufficienza a seguito della verifica di recupero del debito formativo nella materia caratterizzante l'indirizzo di studio2.
E’ evidente che le condizioni formali e sostanziali per il corretto pronunciamento del Consiglio di classe negli scrutini finali si costruiscono nell’intero percorso dell’anno scolastico ed è bene trovino opportuna considerazione anche negli scrutini intermedi.

1 - TAR Lombardia - Milano SEZ. III - Sent. 04/10/2012 N. 24622 - TAR Friuli Venezia Giulia - SEZ. I - SENT. 12/01/2012 N. 9