martedì 13 ottobre 2015

La responsabilità del Dirigente scolastico relativamente al conferimento di supplenze

La nota Miur prot. n. 2116, emanata lo scorso 30 settembre, fornisce chiarimenti in materia di conferimento di supplenze brevi al personale docente ed Ata. La “legge di stabilità 2015”, infatti, ha introdotto alcuni vincoli sul conferimento di supplenze brevi, in alcuni casi imponendo un divieto assoluto di sostituzione, come per gli assistenti tecnici, in altri condizionandolo al verificarsi di alcune condizioni. 

Ad esempio, possono essere conferite supplenze brevi per assenze del personale amministrativo solo a condizione che nel relativo organico di diritto vi siano meno di tre posti. I collaboratori scolastici invece non possono essere sostituiti per i primi sette giorni di assenza. 
Le limitazioni nella sostituzione del personale assente non riguardano solo gli Ata ma anche i docenti. I dirigenti scolastici, dal primo settembre di quest'anno, non possono conferire supplenze brevi per sostituire gli insegnanti nel primo giorno di assenza. La legge 107/2015 al comma 85 ha precisato inoltre che, tenuto conto del perseguimento degli obiettivi indicati al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee sino a dieci giorni, utilizzando il personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. Per effetto del comma 95, i posti di potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria.
La norma prevede però che possano essere attribuite al personale in servizio ore eccedenti, retribuite con il FIS, possibilità che precedentemente era contemplata solo per i docenti. 
Queste limitazioni sul conferimento delle supplenze ci riportano indietro di diversi anni, quando nella scuola secondaria l'art. 21 dell'O.M. 371/1994 attribuiva ai presidi potere di nomina di supplenti esterni solo per assenze superiori a 10 giorni, dovendosi altrimenti provvedere con l'impiego di insegnanti già in servizio nella scuola.
Anche allora, poteva accadere però di trovarsi di fronte ad un vicolo cieco. Il preside era talvolta di fronte ad alternative entrambe sanzionabili: occorreva decidere se interrompere il servizio oppure procedere alla violazione del divieto di nominare il supplente. 
È esattamente quello che è accaduto nel Lazio alla dirigente preposta all'Istituto Tecnico “Baffi”. La nostra collega aveva allora scelto la seconda ipotesi e si è trovata a dover affrontare il giudizio della Corte dei Conti. Se la sezione giurisdizionale per il Lazio in primo grado l'aveva condannata al risarcimento del danno erariale, l'esito del giudizio d'appello (sent. 59/2004) è stato del tutto opposto. La terza sezione giurisdizionale centrale d'Appello, infatti, pur rilevando la violazione delle disposizioni di legge che impedivano la nomina del supplente, ha ritenuto che nel giudizio dovessero essere considerati alcuni elementi, in relazione alla circostanze concrete nelle quali si era verificato l'evento dannoso. A tal fine "l'agente va idealmente inserito nel modulo organizzativo della propria organizzazione" ed occorre tener conto delle carenze della stessa, nel senso che il rigore della valutazione della colpa sarà direttamente proporzionale alla qualità dell'organizzazione amministrativa. 
Insomma ad impossibilia nemo tenetur. 
Il giudizio si è concluso con un'assoluzione poiché la preside aveva dimostrato di voler rispettare i vincoli previsti ed aveva comunque tentato di risolvere i problemi funzionali, ricorrendo alle disponibilità d'organico e nominando il supplente solo là ove assolutamente necessario. Non erano dunque ravvisabili gli estremi della colpa grave. Ricordiamo infatti che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è limitata dalla legge n. 639/1996 alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.
Nella nota appena emanata dal Miur sembrano ora echeggiare le parole della lontana sentenza che abbiamo ricordato. La responsabilità rimane (e non poteva essere altrimenti) esclusivamente imputata al dirigente scolastico che ora, come allora, potrebbe trovarsi a dover decidere se violare l'una o l'altra disposizione normativa. Nell'ipotesi che non vi sia personale a disposizione e non siano possibili soluzioni organizzative, il legislatore chiede ad un lavoratore dello Stato di esporsi potenzialmente alla censura del giudice contabile che potrà valutare l'eventuale gravità della colpa del dirigente scolastico chiamato a dover scegliere se sospendere il servizio costituzionalmente garantito o violare una norma. Incredibile e paradossale destino per chi è demandato - per professione - ad essere il garante della legittimità dell'azione dell'istituzione scolastica …

(Paola Serafin - Irsef Irfed Nazionale)