lunedì 5 settembre 2016

La programmazione delle attività e valutazione dei dirigenti scolastici

La programmazione delle attività dell’anno scolastico si realizza in uno scenario nuovo che è quello della valutazione dei dirigenti, valutazione che ha preso l’avvio con l’integrazione nei contratti individuali degli obiettivi da conseguire. Alcuni Usr hanno già provveduto ad individuare gli obiettivi regionali che si affiancano a quelli nazionali e agli obiettivi desunti dal RAV delle singole istituzioni scolastiche.
Nonostante non siano ancora state pubblicate le Linee Guida per la valutazione dei dirigenti scolastici né siano noti gli indicatori definiti dall’Invalsi, è evidente che i dirigenti dovranno essere in questa fase progettuale particolarmente attenti a restituire, anche nella redazione dei documenti progettuali previsti dalla normativa, una evidente coerenza delle attività della scuola con i traguardi individuati nel RAV e con gli obiettivi definiti a livello nazionale e regionale. Poiché il procedimento di valutazione prevede l’acquisizione da parte del nucleo di valutazione di documenti come il Ptof, il PAI, il piano annuale delle attività, il piano della formazione, il contratto integrativo di istituto, è opportuno porre una particolare cura anche nella fase redazionale, affinché siano esplicitate la convergenza delle diverse azioni verso gli obiettivi e la rilevanza delle azioni organizzative messe in atto dal dirigente per il miglioramento degli esiti dell’azione formativa. 

Analogamente la programmazione dell’impiego dei fondi dovrebbe avere chiari tratti di coerenza interna: bonus, fis, piano annuale dovrebbero essere programmati come elementi del medesimo disegno strategico.
In realtà il percorso è piuttosto accidentato perché il nuovo anno scolastico non sembra recare soluzioni rispetto a quelle difficoltà organizzative che erano già pesantemente presenti. Così, accanto ai disegni strategici e alle visioni di ampio respiro, tipiche della tanto sottolineata leadership per l’apprendimento, occorre confrontarsi anche con adempimenti, vincoli, divieti di natura amministrativa e burocratica che appesantiscono l’azione dirigenziale e la rendono spesso un percorso ad ostacoli.
In primo luogo, spesso l’organico di potenziamento assegnato non ha corrispondenza con quanto le scuole avevano richiesto e questo costringe naturalmente ad adeguare sia il Ptof che il piano di miglioramento. Ma la programmazione dell’offerta formativa e la gestione dell’organico di potenziamento sono anche fortemente condizionate dai divieti di sostituzione del personale, divieti ribaditi dalla nota 24306 del 1 settembre. Proprio in apertura di anno scolastico viene infatti sottolineato che i posti del potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio. Questo vincolo dovrà essere tenuto presente non solo nella gestione della sorveglianza e della sicurezza degli alunni durante le attività di potenziamento e di arricchimento dell’offerta formativa, ma anche nella costruzione dei quadri orari curriculari, là ove si attribuiscano al medesimo docente attività curricolari e attività di potenziamento. Occorre infatti evitare, per quanto possibile, che un eventuale spezzettamento delle ore curricolari possa di fatto rendere ancora più difficile anche il reperimento del supplente chiamato a sostituire solo per le ore curricolari e non per l’intero orario di cattedra.
Analogo divieto di conferimento delle supplenze brevi viene ribadito per il personale ATA, per cui rimane il divieto di sostituzione per il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo (salvo presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti). Il medesimo divieto vige per il personale appartenente al profilo di assistente tecnico e per il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, in quest’ultimo caso per i primi sette giorni di assenza.
Una particolare attenzione dovrà essere posta anche nell’individuazione dello staff (sino al 10% dell’organico dell’autonomia), soprattutto se si vuole esonerare il personale docente dalle attività di insegnamento per svolgere attività di organizzazione e supporto al coordinamento. Attualmente questa opportunità è affidata alla possibile sostituzione con personale dell’organico del potenziamento (più difficile per la scuola secondaria perché condizionato dalla presenza della stessa classe di concorso del docente che si vuole esonerare) o alla possibile applicazione delle quote di flessibilità curricolare, con la relativa delibera da inserire nel Ptof.
Un sospiro di sollievo possiamo però almeno trarlo per gli effetti del decreto di modifica al CAD approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta n. 125 del 10 agosto (che rimanda l’efficacia delle norme in materia di gestione documentale), e dalle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione 2016 che richiama le specifiche Linee guida di aprile (unicità della figura del RPC e del RT, funzioni attribuite ai Direttori scolastici regionali).
Nella direttiva da impartire al Dsga è comunque importante regolare compiti e responsabilità relativamente all’adempimento dei vigenti obblighi di pubblicazione. Infatti il Piano nazionale anticorruzione specifica che “quanto ai dirigenti scolastici è opportuno che nei PTPC gli stessi siano responsabilizzati, in quanto dirigenti, in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio. Attraverso un loro attivo e responsabile coinvolgimento all'interno del modello organizzativo dei flussi informativi, viene così assicurata la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento, con la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente sui siti delle singole istituzioni scolastiche.”
Una preoccupazione ulteriore sullo scottante versante della sicurezza nei luoghi di lavoro deriva invece dal DM 12 maggio 2016 circa il piano per l’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi, nelle scuole prive del CPI. Il decreto prevede una serie di step per la realizzazione di piani di adeguamento, secondo fasi e scadenze che sarà bene verificare e per le quali procedere tempestivamente e con particolare cura con i necessari passi, in relazione alle diverse responsabilità previste dalla normativa per i dirigenti scolastici e per gli Enti locali.