Negli ultimi mesi, a seguito di gravi incidenti che hanno coinvolto pullman di scolaresche, gli organi di stampa e alcune associazioni hanno lanciato un allarme sulle condizioni dei mezzi noleggiati dalle scuole. Il 3 febbraio scorso, nell’ambito delle attività dirette ad accrescere i livelli di sicurezza stradale e delle iniziative previste nel Protocollo di intesa del 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno, il Miur ha pubblicato la nota n. 674. Ha così fornito alle scuole indicazioni circa il noleggio di mezzi di trasporto con conducente, per la realizzazione di viaggi di istruzione.
Alla nota è allegato un Vademecum realizzato a cura della Direzione centrale per la polizia stradale, che reca “Alcune regole importanti per organizzare in sicurezza viaggi di istruzione”. Nel Vademecum vengono posti sotto la lente di ingrandimento aspetti relativi alla scelta dell’azienda cui affidare il servizio di trasporto, alla verifica dell'idoneità del veicolo e anche della condotta del conducente.
Alla nota è allegato un Vademecum realizzato a cura della Direzione centrale per la polizia stradale, che reca “Alcune regole importanti per organizzare in sicurezza viaggi di istruzione”. Nel Vademecum vengono posti sotto la lente di ingrandimento aspetti relativi alla scelta dell’azienda cui affidare il servizio di trasporto, alla verifica dell'idoneità del veicolo e anche della condotta del conducente.
Ritorno al passato?
In passato indicazioni dettagliate sull’organizzazione dei viaggi di istruzione erano state fornite con la CM 291/94. L’intera materia era stata successivamente ricondotta all’autonoma determinazione delle scuole (CM 623/96). Infine, con nota 2209/2012, il Miur aveva definitivamente chiarito che “l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994) e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (…) costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”.
Tuttavia le istituzioni scolastiche, pur nell’esercizio dell’autonomia, non possono certo prescindere dalla massima accortezza nel garantire la sicurezza degli alunni e dei docenti accompagnatori e il Vademecum fornisce indicazioni alle quali è certamente opportuno conformarsi.
In passato indicazioni dettagliate sull’organizzazione dei viaggi di istruzione erano state fornite con la CM 291/94. L’intera materia era stata successivamente ricondotta all’autonoma determinazione delle scuole (CM 623/96). Infine, con nota 2209/2012, il Miur aveva definitivamente chiarito che “l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994) e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (…) costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”.
Tuttavia le istituzioni scolastiche, pur nell’esercizio dell’autonomia, non possono certo prescindere dalla massima accortezza nel garantire la sicurezza degli alunni e dei docenti accompagnatori e il Vademecum fornisce indicazioni alle quali è certamente opportuno conformarsi.
L’individuazione delle ditte: attenzione alla qualità
Il Vademecum allegato alla nota ministeriale fornisce una vera e propria check list dei controlli che, a partire dallo svolgimento della procedura comparativa, devono essere effettuati per l’organizzazione del trasporto degli allievi. Le ditte devono preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione o autocertificazione, di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente, di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, “l'istituzione deve valutare preliminarmente l'assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell'espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare; solo in tal modo, infatti, l'istituzione può dimostrare di avere tenuto anche una condotta idonea, con valutazione necessariamente ex ante, a garantire la sicurezza dell'alunno pure durante l'espletamento della peculiare attività in cui si estrinseca la gita scolastica"(Sent. 8 febbraio 2012, Il. 1769).
Il Vademecum allegato alla nota ministeriale fornisce una vera e propria check list dei controlli che, a partire dallo svolgimento della procedura comparativa, devono essere effettuati per l’organizzazione del trasporto degli allievi. Le ditte devono preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione o autocertificazione, di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente, di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, “l'istituzione deve valutare preliminarmente l'assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell'espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare; solo in tal modo, infatti, l'istituzione può dimostrare di avere tenuto anche una condotta idonea, con valutazione necessariamente ex ante, a garantire la sicurezza dell'alunno pure durante l'espletamento della peculiare attività in cui si estrinseca la gita scolastica"(Sent. 8 febbraio 2012, Il. 1769).
Si parte? Solo dopo aver effettuato i controlli
Altrettanta attenzione deve essere posta inoltre, al momento della partenza. È essenziale la verifica del mezzo e della documentazione, accertando elementi che vanno dall’esistenza del cronotachigrafo o tachigrafo digitale, sino alla verifica dello stato di usura degli pneumatici o della presenza degli estintori. Il conducente deve avere con sé la dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, che attesti la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro, deve essere in possesso della patente di guida categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone.
Insomma il Vademecum propone non solo particolari cautele da seguire nella procedura comparativa di assegnazione del contratto ma anche una serie articolata di controlli che le scuole devono effettuare al momento della partenza per il viaggio di istruzione. Ben venga dunque il previsto coinvolgimento della polizia stradale affinché gli agenti supportino le scuole nella verifica della documentazione attestante l’idoneità del mezzo di trasporto e del conducente. In ogni caso la polizia stradale deve essere chiamata, anche utilizzando i numeri di urgenza, quando sorgano dubbi sul rispetto delle norme in materia.
Altrettanta attenzione deve essere posta inoltre, al momento della partenza. È essenziale la verifica del mezzo e della documentazione, accertando elementi che vanno dall’esistenza del cronotachigrafo o tachigrafo digitale, sino alla verifica dello stato di usura degli pneumatici o della presenza degli estintori. Il conducente deve avere con sé la dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, che attesti la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro, deve essere in possesso della patente di guida categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone.
Insomma il Vademecum propone non solo particolari cautele da seguire nella procedura comparativa di assegnazione del contratto ma anche una serie articolata di controlli che le scuole devono effettuare al momento della partenza per il viaggio di istruzione. Ben venga dunque il previsto coinvolgimento della polizia stradale affinché gli agenti supportino le scuole nella verifica della documentazione attestante l’idoneità del mezzo di trasporto e del conducente. In ogni caso la polizia stradale deve essere chiamata, anche utilizzando i numeri di urgenza, quando sorgano dubbi sul rispetto delle norme in materia.
Le responsabilità dei docenti durante il viaggio
Il Vademecum fornisce infine indicazioni anche per la garanzia della sicurezza durante il viaggio. Ad esempio i docenti, che devono essere a conoscenza delle norme circa i tempi di guida e di riposo del conducente, dovranno essere attenti alla velocità tenuta ed ai comportamenti dell’autista o all’uso delle cinture di sicurezza – se presenti - per i passeggeri.
Tuttavia in alcuni casi le indicazioni fornite sembrano di difficile realizzazione. Suscita ad esempio perplessità l’affermazione che “nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità”.
È pur vero che l’orientamento generale della giurisprudenza tende ad ampliare la responsabilità dei docenti accompagnatori, tanto che l'esatto adempimento al dovere di protezione prevede anche “l'adozione di misure preventive idonee a scongiurare gli incidenti” (Corte di Appello di Trieste, Sentenza 16 gennaio 2015 n. 21) e si estende ad esempio anche alla verifica in loco dell’idoneità delle singole stanze di albergo utilizzate dagli allievi.
Ci si chiede però come possano gli accompagnatori controllare che il conducente non assuma sostanze stupefacenti. Sarebbe stato forse più opportuno adoperare nel Vademecum una diversa formulazione, rimanendo evidente che l’obbligo di vigilanza si estende anche alla valutazione di eventuali comportamenti non idonei del conducente, comportamenti che devono essere tempestivamente segnalati alla polizia stradale.
Il Vademecum fornisce infine indicazioni anche per la garanzia della sicurezza durante il viaggio. Ad esempio i docenti, che devono essere a conoscenza delle norme circa i tempi di guida e di riposo del conducente, dovranno essere attenti alla velocità tenuta ed ai comportamenti dell’autista o all’uso delle cinture di sicurezza – se presenti - per i passeggeri.
Tuttavia in alcuni casi le indicazioni fornite sembrano di difficile realizzazione. Suscita ad esempio perplessità l’affermazione che “nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità”.
È pur vero che l’orientamento generale della giurisprudenza tende ad ampliare la responsabilità dei docenti accompagnatori, tanto che l'esatto adempimento al dovere di protezione prevede anche “l'adozione di misure preventive idonee a scongiurare gli incidenti” (Corte di Appello di Trieste, Sentenza 16 gennaio 2015 n. 21) e si estende ad esempio anche alla verifica in loco dell’idoneità delle singole stanze di albergo utilizzate dagli allievi.
Ci si chiede però come possano gli accompagnatori controllare che il conducente non assuma sostanze stupefacenti. Sarebbe stato forse più opportuno adoperare nel Vademecum una diversa formulazione, rimanendo evidente che l’obbligo di vigilanza si estende anche alla valutazione di eventuali comportamenti non idonei del conducente, comportamenti che devono essere tempestivamente segnalati alla polizia stradale.
Il dirigente scolastico e l’affidamento del trasporto
In definitiva il dirigente scolastico dovrà mettere in atto ogni possibile attenzione nell’affidamento dei servizi di trasporto degli alunni. Le indicazioni contenute nel Vademecum costituiscono un evidente punto di riferimento per la procedura negoziale (indicazione di documentazione che le Ditte devono possedere) e per la formulazione dei criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione ad opera del Consiglio di Istituto. Chiare istruzioni debbono essere fornite al Dsga affinché sia tempestivamente e sistematicamente richiesta alla Polizia stradale la verifica dei mezzi in partenza. Occorre inoltre definire una procedura che consenta la verifica empirica delle condizioni del mezzo e il controllo della documentazione (assicurazione, revisione, parente del conducente, numero massimo di passeggeri, ecc.) nel caso in cui la Polizia non possa essere presente al momento della partenza. Questa situazione deve essere prevista ed è opportuno che il dirigente scolastico affidi questi compiti, fornendo anche chiare istruzioni sui controlli da effettuare.
I docenti devono essere edotti dal dirigente scolastico circa i comportamenti da adottare e sulla necessità di mantenere una costante vigilanza su tutte le condizioni di effettuazione del viaggio.
In definitiva il dirigente scolastico dovrà mettere in atto ogni possibile attenzione nell’affidamento dei servizi di trasporto degli alunni. Le indicazioni contenute nel Vademecum costituiscono un evidente punto di riferimento per la procedura negoziale (indicazione di documentazione che le Ditte devono possedere) e per la formulazione dei criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione ad opera del Consiglio di Istituto. Chiare istruzioni debbono essere fornite al Dsga affinché sia tempestivamente e sistematicamente richiesta alla Polizia stradale la verifica dei mezzi in partenza. Occorre inoltre definire una procedura che consenta la verifica empirica delle condizioni del mezzo e il controllo della documentazione (assicurazione, revisione, parente del conducente, numero massimo di passeggeri, ecc.) nel caso in cui la Polizia non possa essere presente al momento della partenza. Questa situazione deve essere prevista ed è opportuno che il dirigente scolastico affidi questi compiti, fornendo anche chiare istruzioni sui controlli da effettuare.
I docenti devono essere edotti dal dirigente scolastico circa i comportamenti da adottare e sulla necessità di mantenere una costante vigilanza su tutte le condizioni di effettuazione del viaggio.